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Come si acquisisce la pratica giornalistica?
Per acquisire una pratica giornalistica idonea a sostenere gli esami per l'accesso alla professione, è possibile iscriversi ad una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (elenco sul sito www.odg.it - link "scuole di giornalismo"), oppure rivolgersi ad un editore per svolgere un periodo di praticantato presso una testata giornalistica idonea a garantire un'adeguata formazione (art. 34 Legge 69/1963 e successive interpretazioni su www.odg.it). In questo caso il riferimento, per quanto riguarda l'orario di lavoro e la retribuzione, è il CCNL che può essere consultato sul sito della FNSI al link "contratti".
Per diventare praticante occorre la laurea?
Per iniziare il praticantato, non è necessario il diploma di laurea, dal momento che la legge richiede la licenza di scuola media superiore. Occorre, però, essere inserito in una redazione giornalistica in qualità di praticante.
Cosa occorre per iscriversi al Registro praticanti?
Per iscriversi nel registro dei praticanti occorre documentare la pratica presso una testata giornalistica oppure frequentare una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare le leggi che regolano la professione sul sito www.odg.it link "leggi" e il link "scuole di giornalismo" per gli indirizzi e i requisiti necessari per l'iscrizione ai corsi.
Qual è la differenza tra le scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine e i corsi universitari?
A differenza dei corsi universitari non riconosciuti, le scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti prevedono esercitazioni pratiche di tecnica e lavoro redazionale e la presenza di tutor giornalisti che seguono gli allievi durante la pratica redazionale. Inoltre, coloro che frequentano le scuole riconosciute dal Consiglio nazionale svolgono praticantato giornalistico ai sensi della legge 69/1963 e sono iscritti nel registro dei praticanti presso l'Ordine regionale competente. Le scuole vengono riconosciute, tra l'altro, quando documentino di aver stipulato convenzioni con le imprese editoriali per il necessario apprendimento pratico integrativo di quello svolto negli organi di informazione editi dalle scuole stesse. Le regole, le materie e le modalità del tirocinio sono contenute nel quadro di indirizzo che è consultabile sul sito www.odg.it, sezione "Scuole di giornalismo" e dal quale sono rilevabili le differenze con i corsi universitari. La scelta di organizzare scuole e master rispondenti al quadro di indirizzo spetta alle singole Università. Il riconoscimento dell'Ordine dei giornalisti è subordinato alla rispondenza delle strutture che lo richiedono, al quadro di indirizzo sopra citato.
Sono un freelance. Posso diventare giornalista professionista?
Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e svolge attività giornalistica da almeno tre anni, con rapporti di collaborazione coordinata e continuata, con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica (free lance), può chiedere al Consiglio regionale dove risiede, l'iscrizione al Registro dei praticanti. Il freelance che chiede l'iscrizione al Registro dei praticanti deve attestare, prima dell'esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti o gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali.
L’attività svolta presso un ufficio stampa è idonea ai fini del praticantato?
L’attività giornalistica svolta presso gli uffici stampa può dare luogo a praticantato qualora sia presente una redazione con le caratteristiche dettate dall’art. 34 legge 69/1963 e dai criteri interpretativi dell’art. 34
Quando decade il praticantato e la possibilità di sostenere l’esame?
Il termine entro il quale il praticante deve sostenere la prova di idoneità professionale è di 3 anni, dalla data di decorrenza dell’iscrizione nel registro dei praticanti, decorso il quale l'Ordine regionale cancella l'iscritto dal registro. Per le date di svolgimento delle sessioni di esame e per ogni altra informazione in merito, vedere il sito www.odg.it al link "esami - modalità e date".
Per l’iscrizione all’elenco pubblicisti è necessario che gli articoli siano pubblicati su una testata di carta stampata?
Per iscriversi all’Albo come giornalista pubblicista occorre documentare, ai sensi di legge, lo svolgimento di un’attività giornalistica continuativa e retribuita da almeno due anni presso una testata, indipendentemente dal tipo di pubblicazione (web, radiotelevisiva o carta stampata). E’ necessario, inoltre, che si tratti di una testata regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta.
Posso iscrivermi nell’elenco dei pubblicisti collaborando con più testate?
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti la collaborazione può avvenire anche presso più testate, purché risultino regolarmente registrate ed abbiano un direttore iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta. Occorre, inoltre, documentare l’avvenuta retribuzione per i relativi periodi di attività.
Quanti articoli sono necessari per iscriversi nei pubblicisti?
Per iscriversi nell'elenco dei giornalisti pubblicisti occorre documentare di aver svolto un'attività giornalistica adeguatamente retribuita e continuativa nell'ultimo biennio. La legge 69/1963 non stabilisce esattamente il numero di articoli da presentare, la cui valutazione spetta in prima istanza all'Ordine regionale competente. (Per conoscere il numero di articoli richiesti dal consiglio dell’ordine dei giornalisti della Toscana consultare la sezione norme di iscrizione, pubblicisti).
Ho già raggiunto il numero di articoli richiesto, posso presentare domanda anche se non ho raggiunto i 24 mesi di collaborazione?
No, è comunque necessario attendere il compimento del biennio.
Un fotografo può iscriversi all’elenco pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti?
I fotografi possono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti pubblicisti qualora comprovino, mediante documentazione, l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Tale attività, per essere valida ai fini dell’iscrizione, deve avere carattere giornalistico, cioè sostituire o completare l’informazione attraverso le immagini (art. 34 DPR 115/1965). E’ necessario, inoltre, che la testata sia regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’albo in grado di certificare l’attività svolta. (v. norme di iscrizione)
Per iscriversi nell’elenco dei giornalisti pubblicisti è obbligatorio produrre la documentazione fiscale?
Documentare l’avvenuta retribuzione per il lavoro giornalistico svolto, costituisce requisito indispensabile per richiedere l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. Tale retribuzione deve, inoltre, essere adeguata all’attività giornalistica e accompagnata alla documentazione che attesta il carattere di continuità dell’attività negli ultimi due anni. Per ulteriori informazioni consultare la sezione norme di iscrizione, pubblicisti.
Qual è la retribuzione minima per chiedere l’iscrizione nei giornalisti pubblicisti?
Per informazioni riguardo alla retribuzione minima richiesta per l’iscrizione nell’elenco pubblicisti consultare la sezione norme di iscrizione, elenco pubblicisti.
Quali sono i requisiti per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti?
Per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è necessario 1) possedere i requisiti di legge (assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa); 2) presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni; 3) presentare in fotocopia l'eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora; 4) presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia. La certificazione delle pubblicazioni deve essere rilasciata dall’attuale direttore di testata. Per quanto riguarda l’importo delle tasse e il numero di articoli necessari consultare la sezione norme di iscrizione, pubblicisti.
A quale periodo si riferisce la documentazione necessaria per chiedere l’iscrizione nell’elenco pubblicisti?
Le vigenti disposizioni prescrivono che le pubblicazioni devono riferirsi all’ultimo biennio riferito alla domanda di iscrizione.
E’ obbligatoria la frequenza al corso di formazione per l’iscrizione nell’elenco pubblicisti? Quanto costa?
La frequenza al corso di formazione è obbligatoria per poter ottenere l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, che verrà accordata a coloro che ne abbiano i requisiti (art. 35 legge nr. 69/63 e art. 34 Regolamento di esecuzione legge 69/63). Il corso è gratuito e aperto a chi ha maturato il biennio di collaborazione e ha già presentato la documentazione. Possono partecipare, a condizione che vi siano posti disponibili, anche coloro che stanno per concludere il biennio. Verrà data conferma di partecipazione entro i limiti dei posti disponibili. Sarà data priorità a coloro che hanno già maturato il biennio. Per prenotare la partecipazione è necessario inviare il modulo di richiesta (scaricabile nella sezione corsi di formazione) per posta, tramite fax (055.23.81.049) o per mail facendone la scansione (info@odg.toscana.it).
Quando si svolgono i corsi di formazione? In quale orario?
I corsi vengono svolti genericamente per tre sabati consecutivi dalle 10 alle 14. Nella sezione corsi di formazione è possibile consultare il calendario.
Non ho ancora attivato una casella di posta elettronica certificata è obbligatorio?
L’obbligo di attivazione di una casella di posta elettronica certificata è stato introdotto dal Decreto Legge 29.11.2008. Ogni iscritto all'Albo deve dunque dotarsi di questo strumento e comunicarlo al proprio Ordine.
Che cosa è una casella pec e che differenza c’è tra questa ed una normale e-mail?
per approfondimenti sulla pec si consiglia di leggere le faq predisposte dal Ministero dell’Innovazione al seguente link
Come posso fare per attivare una casella pec?
Digitando su un qualsiasi motore di ricerca su "posta elettronica certificata" è possibile trovare numerosissime offerte di gestori privati per l’attivazione di caselle pec.
A partire dall'anno 2012 tutti gli enti pubblici sono obbligati a rilasciare i certificati di iscrizione con la seguente dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Per chiedere un certificato è possibile contattare la segreteria: info@odg.toscana.it - tel: 055 28 99 20