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Decreto Cura Italia: le indicazioni di INPGI e FNSI per i giornalisti

Congedo parentale, sospensione dei licenziamenti, sospensione mutui, bonus per lavoratori dipendenti, incremento di tutele per situazioni di invalidità, sospensione dei termini degli adempimenti contributivi: sono alcune delle misure previste nel decreto “Cura Italia” emanato dal Governo e che interessano anche il mondo del giornalismo.
 
A renderlo noto sono INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, e FNSI Federazione Naizonale della Stampa Italiana in due articoli pubblicati sui rispettivi siti internet. 
 
In particolare, INPGI nella nota pubblicata, ha definito “deludenti” le misure prese a sostegno del lavoro autonomo, che prevedono incentivi economici una tantum solo per lavoratori iscritti a INPS, rinviando le misure per gli iscritti alle casse autonome ad un successivo decreto ministeriale. Per questo Adepp, associazione degli enti di previdenza professionisti, ha chiesto al Governo di rimuovere la discriminazione tra lavoratori autonomi. Nel frattempo INPGIi ha deciso comunque di convocare il Comitato amministratore per studiare provvedimenti utili a fornire  supporto ai giornalisti autonomi della Gestione separata.
 
Di seguito l'elenco delle norme che interessano i giornalisti riportate da INPGI e conultabile sul sito dell'Ente.
 
CONGEDO PER GENITORI
L’art. 23 del decreto prevede che, a decorrere dal 5 marzo – in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (giornalisti inclusi) possono fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o, se disabili, anche di età superiore, di giorni di congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con copertura di contribuzione figurativa. In questo caso, l’indennità la erogherà come al solito l’Inps, mentre l’Inpgi provvederà – su istanza del giornalista – all’accredito della contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Non si applica ai giornalisti autonomi, invece, una analoga misura che prevede la possibilità – riservata ai soli lavoratori autonomi iscritti all’INPS – di fruire, sempre per i figli di età non superiore ai 12 anni o, se disabili, anche superiore, di una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito medio per ogni giornata di astensione dall’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. Su tale aspetto, INPGI valuterà la possibilità di adottare un provvedimento similare, da sottoporre alla prevista approvazione ministeriale.
 
BONUS BABY-SITTING
In alternativa alla fruizione dei congedi parentali, i lavoratori dipendenti – compresi i giornalisti – e gli autonomi iscritti all’INPS, possono scegliere la corresponsione di un bonus una-tantum per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro. Sono in corso di approfondimento le modalità con le quali possano accedere a tale contributo anche i liberi professionisti (tra cui i giornalisti) iscritti presso le rispettive casse di previdenza.
 
TUTELA DELL’INVALIDITA’
L’art. 24 prevede l’estensione della durata dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti affetti da invalidità ovvero che prestano assistenza a soggetti invalidi, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è infatti incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che si aggiungono alle tre giornate ordinariamente previste per ciascun mese. La norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti e, quindi, estende il proprio ambito di efficacia anche nei riguardi dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Anche in questo caso, l’indennità verrà erogata dall’Inps e l’Inpgi si farà carico della relativa contribuzione figurativa.
 
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
L’art. 63 del Decreto prevede l’erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti (giornalisti inclusi) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, di un premio, per il mese di marzo 2020, di importo pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese). Detto importo, non assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva, è riconosciuto in automatico dal datore di lavoro nel mese di aprile ovvero entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
 
INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’INPS
Ai lavoratori autonomi, anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti all’’INPS (gestione separata o gestioni speciali) che non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.Tale misura non si applica in favore dei liberi professionali iscritti alle relative casse di previdenza e quindi neanche ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi, per i quali il Governo, all’art. 44 del provvedimento, ha previsto che possano eventualmente beneficiare degli interventi di un Fondo per il “reddito di ultima istanza” rivolto a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Per l’operatività del predetto Fondo – per il quale sono stati stanziati 300 milioni di euro – si rimanda all’adozione di un successivo decreto ministeriale. Su tale punto, si registra, quindi, una incomprensibile disparità di trattamento tra i professionisti iscritti all’Inps e quelli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.
 
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Al fine di sterilizzare, sul piano dell’occupazione, gli effetti economici negativi derivanti dalla riduzione o sospensione dell’attività delle imprese, l’art. 46 dispone una moratoria, per 60 giorni – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – per l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con contestuale sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. La misura trova attuazione, ovviamente, anche in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del personale giornalistico.
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
L’art. 63 del provvedimento stabilisce la facoltà, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, di sospendere i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 riferiti, tra l’altro, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Così come le aziende, i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto, quindi, possono sospendere il versamento di eventuali rateizzi contributivi in scadenza nel mese di marzo 2020, rinviando l’effettuazione del pagamento – come prevede la norma – entro il termine del 31 maggio 2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo, senza aggravio di some aggiuntive. E’ prevista, inoltre, l’estensione ad altre categorie imprenditoriali soggette alla sospensione dell’attività in conseguenza all’emergenza da Covid-19 – tra le quali non rientra quella editoriale – della facoltà, originariamente riservata ai soli settori del turismo, di sospendere i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Quindi se tali aziende hanno alle loro dipendenze giornalisti, potranno avvalersi della sospensione di contributi previdenziali. Il complesso delle misure determinano minori entrate contributive per l’ente stimabili a circa 15 milioni di euro complessivi. Vi sono, infine, una serie di misure volte al differimento e alla sospensione di termini afferenti l’adozione di provvedimenti amministrativi ovvero di presentazione di istanze da parte di utenti e cittadini. Tra i differimenti vi è anche lo slittamento al 30 giugno del termine previsto per l’approvazione dei bilanci consuntivi degli enti come l’Inpgi.
 
Anche FNSI, Federazione Nazionale della Stampa ha pubblicato un documento che riassume le principali norme nel decreto Cura Italia per i giornalisti. 
 
Il documento è consultabile sul sito internet della Federazione.
 
 

Notizia pubblicata il 19/03/20
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