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Periodici: Iscrizione al Roc e iscrizione in Tribunale

Parere dell'avvocato Lorenzo Calvani

"L’art. 16 della L. 62/2001 così recita:

Art. 16 (Semplificazioni)

1. I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

L’art. 1 comma 6 lettera a) numeri 5 e 6  della L. 249/1197 ha istituito il Registro degli operatori della comunicazione cui hanno l’obbligo di iscriversi determinati soggetti.
Tra questi vi sono alcune tipologie di editori di giornali e periodici.

La disciplina del ROC, tuttavia, non si limita alla sua istituzione da parte della legge sopra citata; poiché quest’ultima rinvia all’emanazione di un Regolamento che ne sancisca dettagliatamente il funzionamento, le modalità di iscrizione, la tenuta.

Il Regolamento è stato da ultimo aggiornato con l’emanazione da parte dell’Autorità garante per l’editoria della Delibera 666/08/CONS.

Come sopra si è detto, il ROC riguarda DIVERSE tipologie di operatori, tra cui gli editori di giornali e periodici, anche on line, aventi determinate caratteristiche.

Orbene il legislatore non ha inteso, con l’art. 16 della L. 62/2001, esonerare QUALSIASI soggetto che si iscriva al ROC dall’obbligo di registrazione presso il Tribunale della testata che pubblica, ai sensi dell’art. 5 della L. 47/1948.

MA SOLO COLORO, tra gli obbligati ad iscriversi al ROC, CHE RIENTRINO NELLA CATEGORIA DEGLI EDITORI DI TESTATE DI GIORNALI E PERIODICI anche “on line”.

E questo perché il Regolamento del ROC sopra citato (Del. 666/08/CONS) obbliga questi soggetti a comunicare al ROC, MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DEL MOD. 9/ROC, gli stessi dati obbligatori per la registrazione della testata presso il Tribunale; cosicchè, per tali editori, la registrazione al ROC, con la presentazione obbligatoria del Mod. 9/ROC, e altresì la registrazione della testata presso il Tribunale, costituirebbero una inutile DUPLICAZIONE che il legislatore ha inteso ovviamente “semplificare”.

Quanto sopra significa che per essere esentati dalla registrazione della testata presso il Tribunale non basta l’iscrizione al ROC. MA OCCORRE CHE LA STESSA AVVENGA SPECIFICAMENTE NELLA CATEGORIA DEGLI EDITORI DI TESTATE GIORNALISTICHE QUOTIDIANE O PERIODICHE, con la presentazione del Mod.9/ROC che contiene gli stessi dati richiesti per la registrazione della testata presso il Tribunale ai sensi dell’art. 5 L. 47/1948 ed offre l’opzione per l’esenzione della registrazione al Tribunale, che deve espressamente risultare dal modulo sottoscritto; ed occorre che l’inizio della pubblicazione avvenga SOLO DOPO L’ISCRIZIONE ALLA SPECIFICA CATEGORIA SUDDETTA DEL REGISTRO."

 
Notizia pubblicata il 12/07/13
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