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Sportello Diritti Digitali: diffamazione online, come comportarsi su siti blog e social

E' uno dei tanti argomenti per i quali è attivo il servizio di orientamento di Odg Toscana

La disciplina sulla diffamazione on line si evince soprattutto dalla giurisprudenza interna e europea perché la legge risulta troppo obsoleta per la dimensione digitale.
 
Questo non significa che non esistano regole per stabilire l’integrazione o meno dell’evento lesivo. Possiamo dire che in questo periodo le regole sono dettate dalle sentenze. A questo punto non ci resta che analizzare gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza per individuare dei concetti di riferimento cui ancorarsi nella quotidianità.
 
L’offesa nell'internet è sempre diffamazione aggravata 
L’offesa nel mondo materico può anche integrare gli estremi della diffamazione ordinaria mentre nella stampa cartacea e nel mondo elettronico integra sempre la fattispecie della diffamazione aggravata dal mezzo della pubblicità ex art. 595, co.3, c.p.
 
Una sentenza esplicativa di questo orientamento maggioritario è la recentissima Cass. 50/2017 in cui si statuisce che l’offesa sui social network è sempre diffamazione aggravata: “5. Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro dipersone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante” (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 dicembre 2016 – 2 gennaio 2017, n. 50).
 
Responsabilità del gestore o del direttore del sito web 
Molto dibattuta è la questione inerente alla responsabilità del direttore della testata telematica e/o del gestore del sito web. Premesso che si tratta di situazioni da vagliare caso per caso, possiamo in linea generale sostenere che il direttore e il gestore non sono direttamente responsabili dei contenuti caricati dai terzi sulle piattaforme di rispettiva competenza per due ordini di motivi: motivi tecnici e motivi giuridici.
 
Il motivo tecnico risiede nell’impossibilità pratica di controllare tutto quanto avviene on line. Il motivo giuridico per il direttore si individua in una sentenza-leading case Cass. pen., sez. V., 16 luglio 2010, n. 35511 secondo cui la realtà digitale non può essere assimilata a quella analogica e inoltre il sistema penale non ammette un’estensione in malam partem dei propri dettami: “Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on line.
Dunque, accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa)”.
 
Il motivo giuridico per il gestore si individua nell’art. 17 del D.Lgs. 70/2003 con cui viene statuita la mancanza di responsabilità dell’amministratore della piattaforma on line in quanto si presuppone che questi abbia una posizione neutra. Così stabilisce infatti il legislatore: “Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1.Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”.
Allora perché – vi chiederete – esistono sentenze tipo la cosiddetta “sentenza Tavecchio” appena licenziata dalla Cassazione?
 
Responsabilità per i contenuti dei terzi 
La cosìdetta “sentenza Tavecchio” ovvero la Cass. 54946/16; depositata lo scorso 27 dicembre 2016 condanna il direttore del giornale digitale e il giornalista per un articolo diffamatorio apparso nelle colonne elettroniche non perché non aveva sorvegliato (non esiste una posizione di garanzia del direttore on line) ma perché non aveva verificato dopo la segnalazione del contenuto lesivo a mezzo diffida: “il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l’aspetto, del tutto inesplorato in primo grado, dell’aver l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta”.
 
Pertanto la “lezione” che si apprende da questo orientamento della giurisprudenza si sostanzia nell’invito a non generalizzare perché ogni caso concreto necessita di un’analisi specifica. Si evince inoltre il principio che il direttore o il gestore del sito o del blog è responsabile dei contenuti lesivi caricati dai terzi solo quando, una volta ricevuta la diffida, non provveda a verificare e - se del caso - a rimuovere.

Differenza tra diffamazione semplice e diffamazione aggravata 
Un'ultima nota in merito alla differenza giuridica e giudiziaria tra diffamazione semplice e diffamazione aggravata. 
 
Potremmo osservare che prima dell'avvento della Rete la diffamazione aggravata era una fattispecie tipica del giornalista perché si tratta di contenuto lesivo reso noto con un mezzo di pubblicità ad elevato livello di diffusione (giornale cartaceo). Con l'ingresso della realtà elettronica e telematica nella vita quotidiana di ciascuno di noi, qualsiasi persona può commettere l'illecito di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità ex art. 595 co. 3, c.p. perché basta scrivere un post offensivo sulla bacheca di un social network per integrare il requisito della pubblicità. La diffamazione semplice o ordinaria ex art. 595 co.1, c.p. si verifica quando l'offesa e' comunicata a più persone ma non viene veicolata attraverso uno strumento di diffusione aperto al pubblico o comunque a un numero indeterminato di persone.
 
Le pene ex art. 595 c.p.
Diffamazione semplice: reclusione fino a un anno o multa fino a milletrentadue euro.
Diffamazione aggravata: reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
 
Iter giudiziario.
Procedibilita': a querela.
Diffamazione semplice: processo di fronte al Giudice di Pace.
Diffamazione aggravata: processo di fronte al Tribunale.
 
 
                                                                                                     (A cura dell'avvocata Deborah Bianchi)
 
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Lo Sportello Diritti Digitali è disponibile per tutti gli iscritti di Odg Toscana. Ogni giovedì, dalle ore 15 alle ore 17, l'avvocata Deborah Bianchi, esperta di diritto dell'Internet, è a disposizione per fornire un primo servizio di orientamento gratuito in materie che riguardano normative giuridiche legate al mondo dell'online.
 
Il servizio è attivo negli uffici di Odg Toscana o via Skype, tramite l’account ”Segreteria Ordine Giornalisti” (associato all’indirizzo info@odg.toscana.it)
 
Per prenotarsi occorre inviare una email a info@odg.toscana.it, specificando nome, cognome, contatti, una breve descrizione del proprio problema e la modalità con cui si vuole accedere al servizio, ovvero tramite colloquio fisico o collegamento skype.

Notizia pubblicata il 18/01/17
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