Criteri interpretativi per il praticantato - 15/11/2002
Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha approvato nuovi criteri di interpretazione per i 18 mesi del praticantato chiarendo alcune situazioni di ‘confine’. La nota inviata ai Consigli regionali è un supporto per le deliberazioni del Consiglio toscano stesso e uno strumento per tutti coloro che desiderano informarsi sulla possibilità di iscriversi al Registro praticanti e successivamente di presentarsi a svolgere l’esame per diventare giornalista professionista.
ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI
In assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall’articolo 34 della legge 63/69 i Consigli regionali possono procedere all’iscrizione al registro praticanti a seguito dell’accertamento:
1. della consistenza della struttura redazionale ed organizzativa di ciascuna azienda editoriale e della presenza di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell’attività giornalistica,
2. della qualità e dell’ampiezza del lavoro giornalistico svolto e della sussistenza dei requisiti del praticantato,
3. della non precarietà delle iniziative editoriali che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno e dell’affidamento della direzione ad iscritti all’Albo.
Per strutture redazionali ed organizzative si intendono la composizione della redazione che può essere costituita da giornalisti professionisti e pubblicisti con rapporto di lavoro a tempo pieno o di collaborazione coordinata e continuata…
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
I Consigli regionali sono spesso chiamati a decidere se concedere il praticantato d’ufficio al fine di poter sostenere l’esame.
Il Consiglio nazionale ha definito alcuni punti anche in tal senso.
Per la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica a norma dell’articolo 43 del Regolamento di esecuzione, gli Ordini regionali devono accertare o il rifiuto del direttore a rilasciare dichiarazione di inizio o di compiuto praticantato o quanto meno la mancata risposta dello stesso all’istanza avanzata dall’interessato o alla richiesta dell’Ordine ovvero l’assenza di un giustificato motivo perché il direttore abbia omesso o ritardi l’adempimento previsto dalla legge,
Sono possibili accertamenti diretti da parte del Consiglio regionale nella struttura redazionale.
(…) Per quanto concerne il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla forma dell’elemento retribuzione che è requisito essenziale, ma che per iniziativa del datore di lavoro può avere una diversa definizione ed una misura non contrattuale, dovrà in ogni caso accertarsi se lo stesso configuri gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato e cioè: vincolo della subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del praticante nell’organizzazione unitaria dell’impresa; continuità di prestazione con impegno quotidiano sotto la guida di un giornalista , che preveda un orario di lavoro predeterminato e comunque lo svolgimento di un numerosi ore lavorative complessivamente adeguato all’orario contrattuale.
ALTRE FORME DI PRATICANTATO
1) CONTRATTO AER ANTI CORALLO
Nelle aziende editoriali radiotelevisive locali che applicano il contratto Aer Anti Corallo e che abbiano quale direttore responsabile un pubblicista nonché una struttura redazionale di giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati sufficienti all’emissione di radiotelegiornali quotidiani, il ruolo di tutor può essere svolto anche da una giornalista professionista con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata purché assicuri in redazione una presenza non episodica.
In assenza di un giornalista professionista, l’azienda editoriale può chiedere all’Ordine regionale la designazione di un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor (preparerà poi una relazione).
2) CONTRATTI A TERMINE
Fatto salvo quanto previsto dall’accordo sui contratti di formazione lavoro, 12 mesi, nelle aziende editoriali sono ammessi i contratti di praticantato a termine purché la loro durata consenta il completamento del tirocinio.
3) FREELANCE
Chi è già iscritto all’Albo dei pubblicisti e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuata con una o più testate, può chiedere al Consiglio regionale l’iscrizione al Registro dei praticanti.
Deve presentare: copia dei contratti di collaborazione continuata e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate; copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell’attività giornalistica corrisponde al trattamento economico minimo del praticante; documentazione giornalistica.
Nel caso del freelance l’attività rientra nella fattispecie del telelavoro. Il richiedente deve indicare il giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora, e che gli impartisce le indicazioni tecnico-professionali. Al termine dei 18 mesi a far data dall’iscrizione nel Registro, per ottenere dal Consiglio regionale la dichiarazione di compiuta pratica, dovrà presentare una dichiarazione dei capiservizio o del redattore da lui precedentemente indicato che specifichi i servizi informativi nei quali è stato impegnato.
** Il Consiglio regionale toscano ha deciso, a partire da gennaio 2012, che oltre alla relazione finale i consiglieri dovranno avere incontri quadrimestrali con i tutor designati per le valutazioni del caso.
Il freelance deve frequentare i corsi di preparazione all’esame organizzati dal Consiglio nazionale o dal Consiglio regionale.
Per ulteriori informazioni presidente e consiglieri dell’Ordine toscano sono a disposizione degli iscritti.
MODULISTICA
La domanda di iscrizione deve essere redatta sulla modulistica predisposta dall'ordine.
La modulistica deve essere già compilata al momento del deposito della domanda presso l'ordine.
Contatta la segreteria per richiedere la modulistica:
info@odg.toscana.it
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