Trasparenza - Disposizioni Generali - Atti generali (art. 12, c. 1,2)

Atti generali

L'Ordine dei giornalisti è stato istituito con la legge del 3 febbraio 1963, n°69 .

E' persona giuridica di diritto pubblico e come tale appartiene alla pubblica amministrazione in quanto classificato ente pubblico non economico disciplinato dal Decreto legislativo n. 165/2001.

Compiti dell'Ordine sono: la custodia degli albi, degli elenchi e dei registri, la vigilanza sul decoro dei giornalisti e sull'espletamento della pratica professionale.

Sono anche da ricordare i compiti di controllo e promozione relativi all'espletamento della pratica giornalistica, di interventi certificatori e sostitutivi del tirocinio qualora il direttore della testata si rifiuti di rilasciare la dichiarazione.

L'Ordine dei giornalisti è strutturato su base regionale. Ogni Consiglio regionale esercita le seguenti attribuzioni: cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; dispone la convocazione dell'assemblea; fissa con l’osservanza del limite massimo previsto dall’art. 20 lettera g) le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l’iscrizione nell’Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Il Consiglio è composto da 6 giornalisti professionisti e 3 giornalisti pubblicisti.
 
Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da 3 componenti, 2 professionisti ed un pubblicista.
 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti avvengono ogni tre anni.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ha trasferito le funzioni disciplinari al Consiglio di Disciplina Territoriale il quale  ricopre il ruolo di "tribunale" interno alla categoria. Le istruttorie disciplinari sono avviate d'ufficio dal Consiglio di Disciplina Territoriale, su richiesta della Procura, su esposto di un privato ovvero su richiesta e/o segnalazione dello stesso Ordine dei Giornalisti. Il consiglio di disciplina territoriale  è organo giudicante di primo grado; appelli e ricorsi sono esaminati dal consiglio nazionale. 



< Torna all'indice