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Odg Toscana contro l'esercizio abusivo della professione: Pubblicazioni giornalistiche e uffici stampa pubblici, le principali norme che regolano la materia

A fronte delle diverse segnalazioni riguardanti l’esercizio abusivo della professione da parte di persone che esercitano attività giornalistica senza essere iscritte all’Ordine professionale, e di concorsi di enti pubblici o conferimenti di incarichi di uffici stampa senza la precisa indicazione della qualifica di giornalisti per coloro che vi partecipano, riteniamo opportuno ricordare ai colleghi le principali norme che regolano la materia.
 
L’Ordine dei giornalisti è stato istituito in base alla Legge 3 febbraio 1963 n. 69 che recita all’articolo  45:  “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo  professionale”. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del codice  penale: il primo di essi (Abusivo esercizio di una professione) punisce “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”  con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro. Il secondo (Usurpazione di titoli o di onori) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro “…chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni”  per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
 
Secondo l’articolo 47 della legge 69/1963 solo i giornali e le altre pubblicazioni periodiche che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali possono affidare l’incarico di direttore responsabile a persona non iscritta all'albo dei giornalisti, nominando un giornalista come vice direttore.
 
La necessità che chi esercita la professione di giornalista sia iscritto all’Ordine è particolarmente evidente nel caso degli uffici stampa degli enti pubblici. In base alla legge 150 del 2000, infatti, c’è una netta distinzione tra la figura del Portavoce (Art. 7) che ha “compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione” ma può non essere un giornalista, e gli Uffici stampa (art. 9), “costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti”.
 
Il capo  ufficio stampa “…cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione”.
 
 

Notizia pubblicata il 03/05/19
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