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TV, radio locali ed editoria: il Governo approva due provvedimenti

L'obiettivo è sostenere l'informazione locale di qualità

Migliorare l'accesso e la ripartizione dei fondi e premiare il lavoro di qualità delle piccole realtà, soprattutto a livello locale: sarebbero questi i criteri alla base della ridefinizione dei contributi per le imprese editoriali secondo quanto stabilito da due provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri nelle scorse settimane.
 
I provvedimenti riguardano sia le emittenti radiofoniche e televisive locali sia le imprese editrici di quotidiani e periodici.
 
 
Regolamento per riparto ed erogazione risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore di emittenti televisive e radiofoniche locali
Secondo quanto riportati sul sito del Governo, il Consiglio dei ministri ha anche approvato in esame preliminare, un regolamento adottato ai sensi della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
 
Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse: promozione del pluralismo dell’informazione, sostegno dell’occupazione, miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e incentivazione all’uso di nuove tecnologie
 
Il decreto prevede la realizzazione di una graduatoria unica a livello nazionale per la ripartizione dei fondi e l’introduzione di altre semplificazioni come l’informatizzazione dell’iter procedurale.
 
Per poter accedere ai finanziamenti, le emittenti televisive locali devono possedere requisiti in termini di numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato ed indeterminato applicati all’attività, di rispetto del limite percentuale di trasmissione di programmi di televendite nella fascia oraria tra le 7 le 23, di adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”; inoltre devono trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. 
 
Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti riguardano il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato (pari a due) ed il numero di giornalisti (almeno uno).
 
Il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri.
 
 
Ridefinizione della disciplina dei contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici
Secondo quanto riportato nel sito del Governo, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge n. 198 del 26 ottobre 2016, prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
 
L’obiettivo è quello di favorire il sostegno pubblico a imprese autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente della crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
 
In particolare il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso e i criteri di quantificazione, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. 
 
Possono richiedere i contributi all’editoria le seguenti imprese editrici:
 1. cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
 2. imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;
 3. enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
 4. imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
 5. imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
 6. associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;
 7. imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
 
Sono escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Inoltre, per alcune tipologie di imprese editrici si riduce a due anni il limite di costituzione dell’impresa stessa e di pubblicazione della testata, per consentire l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali. 
 
Più rigorosi anche i requisiti d'accesso, che adesso prevedono, fra l’altro, che l’edizione cartacea sia affiancata da quella digitale, oltre ad obblighi nell’applicazione dei contratti di lavoro.
 
I criteri di calcolo dei contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Inoltre vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. 
 
Per l'erogazione, sono previste due rate: un acconto pari al 50% del contributo erogato nell’anno precedente e una seconda rata a saldo. 
 
Lo schema di decreto approvato è stato trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle rispettive Commissioni.
 
 
Per maggiori informazioni sui due provvedimenti, è possibile consultare il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Notizia pubblicata il 04/04/17
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