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Sportello Diritti Digitali: come applicare il diritto all'oblio nel giornalismo online?

E' uno dei tanti argomenti per i quali è attivo il servizio di orientamento di Odg Toscana

Il diritto all’oblio nell’era digitale ha assunto una concezione assolutamente diversa da quella originaria. 
 
Ai tempi in cui imperava la stampa cartacea, il diritto all’oblio veniva richiesto come pretesa a essere dimenticato. Adesso con la stampa digitale, il diritto all’oblio è il diritto all’autodeterminazione informativa elettronica, atto a preservare l’attualità dell’identità digitale del soggetto. Non più una questione di memoria bensì una questione di Data Protection. 
 
I punti di riferimento giuridico della materia sono il Provvedimento Garante Privacy "Archivi storici on line dei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca - 11 dicembre 2008" cui seguirà "Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 24 gennaio 2013". 
 
In giurisprudenza i leading cases si individuano nella Cass. 5525/12 che si origina da questi provvedimenti nonché nella CGUE Costeja/Google del 13.05.2014. Entrambe le sentenze indicate sostengono che la notizia, sebbene lecita al momento della pubblicazione, diviene illegale ove resti on line del tutto isolata e decontestualizzata dall'iter complessivo della vicenda (mancanza di pertinenza). 
 
La CGUE Costeja si differenzia dalla Cass. 5525/12 unicamente sotto il profilo soggettivo della responsabilità in quanto per la prima volta ammette che il diritto all'oblio possa essere vantato non solo nei confronti del titolare del giornale web ma anche nei confronti del motore di ricerca.
 
Ipotizzando un sintetico riepilogo delle regole sul diritto all’oblio, potremmo osservare quanto segue:
 
1: Non esistono regole: perché ogni vicenda dev’essere valutata caso per caso rifuggendo da protocolli standard da applicare una volta per tutte.
2: Non sperare nello "scarica barile": perché il diritto all’oblio può essere richiesto, a discrezione dell’interessato-utente, o al motore di ricerca o al gestore del sito web o addirittura a entrambi. Pertanto di fronte a una richiesta di delisting non si deve rinviare al motore di ricerca ma si deve rispondere per quanto di competenza.
3: Archivi indicizzati: non lasciare notizie isolate non aggiornate e/o decontestualizzate.
4: Abbinamenti lesivi: eliminare* la notizia non pertinente al soggetto.
5: Abbinamenti lesivi: eliminare* la notizia non pertinente all’oggetto, sebbene attuale
6: Personaggio pubblico: diritto all’oblio solo nella vita privata.
7: FOIA: Osservare un principio di trasparenza graduale nel tempo e nei contenuti.
 
* Eliminare: può significare rimuovere nei casi più gravi oppure deindicizzare nei casi più semplici.
 
                                                                                                       (A cura dell'avvocata Deborah Bianchi)

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Lo Sportello Diritti Digitali è il nuovo servizio offerto a tutti gli iscritti di Odg Toscana.
 
Dal 1 dicembre 2016, ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 17, l'avvocata Deborah Bianchi, esperta di diritto dell'Internet, sarà a disposizione per fornire  un primo servizio di orientamento gratuito in materie che riguardano normative giuridiche legate al mondo dell'online.
 
Il servizio è attivo negli uffici di Odg Toscana o via Skype, tramite l’account ”Segreteria Ordine Giornalisti” (associato all’indirizzo info@odg.toscana.it)
 
Per prenotarsi occorre inviare una email a info@odg.toscana.it, specificando nome, cognome, contatti, una breve descrizione del proprio problema e la modalità con cui si vuole accedere al servizio, ovvero tramite colloquio fisico o collegamento skype.

 

Notizia pubblicata il 01/12/16
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