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Domicilio digitale: diffida per chi è sprovvisto di Pec con rischio sospensione

Chi non attiverà la PEC e non la comunicherà all'Ordine dovrà essere sospeso

Sono in vigore le nuove disposizioni sul domicilio digitale contenute nell’art. 37 della legge 120/2020 che riguardano l'obbligatorietà per gli iscritti agli Ordini di possedere un domicilio digitale (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine di riferimento, pena la sospensione.
 
I Consigli degli Ordini professionali sono tenuti ad inviare una diffida ad attivare la PEC (e a comunicarla all'Ordine regionale) agli iscritti sprovvisti. In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro 30 giorni, sarà immediatamente applicata la sanzione della sospensione dall’Albo fino ad avvenuta comunicazione.
 
Gli iscritti che non si doteranno di Pec entro 30 giorni dalla notifica della diffida, quindi, saranno automaticamente sospesi dall'Ordine dei giornalisti. Per evitare di ricevere la diffida, i giornalisti ancora privi di PEC devono attivare il domicilio digitale e darne immediata comunicazione all'Ordine.
 
Il domicilio digitale è l'indirizzo PEC attivo e funzionante come recapito ufficiale in formato elettronico. Per sapere se la PEC di un professionista risulta già inserita negli archivi basta fare una ricerca nel sito INIPEC del Ministero dello Sviluppo.
 
Ricordiamo che la PEC GOVERNATIVA NON E' VALIDA. Pertanto occorre attivare uno dei tanti servizi di PEC a pagamento. A questo proposito è attiva la convenzione del CNOG.
 
Gli uffici dell'Ordine sono a disposizione per fornire chiarimenti, chiamando il numero 055.289920, scrivendo a info@odg.toscana.it o consultando l'apposita sezione sul sito internet
 
L'Ordine sta anche organizzando presidi sul territorio per agevolare l'attivazione della Pec per chi ne fosse ancora sprovvisto. Il calendario degli incontri sarà comunicato a breve
 

Notizia pubblicata il 16/10/20
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